I datori di lavoro hanno la responsabilità di tutelare la salute dei lavoratori che operano in un contesto isolato, e nella fattispecie dovrebbero:
- intraprendere i processi di gestione dei rischi necessari
- mettere a disposizione dispositivi di comunicazione e segnalazione
- verficare che le misure di controllo siano attuate (istruzioni, corsi, supervisioni equipaggiamenti di protezione)
- revisionare annualmente il risk assesment
Il D.L.vo 81/2008, imponendo l’obbligo di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, assorbe anche l’analisi della fattispecie del lavoro isolato.
Gli articoli del T.U. che concorrono a disciplinare la fattispecie sono:
- art. 15 comma 1) lett.a
- art 17 comma 1) lett.a;
- art 28 comma 1)
Il D.M 338/2003 integra I suddetti articoli del D.L.vo 81/2009 con:
art. 2.5 “ Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
L’art. 2.2 che estende, a tutte le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori (non rientranti nel gruppo Adell’art.1), l’obbligo di garantire il mezzo di comunicazione idoneo dell’art.2.
L’articolo 2087 del Codice Civile è “cristallino e reciso nell’intimare all’imprenditore un impegno (per la sicurezza del lavoratore) spinto fino agli ultimi confini tracciati da particolarità del lavoro, esperienza e tecnica”.
Secondo l’art 2087 il datore di lavoro deve adoperarsi, nello svolgimento di quella che è una specifica attività professionale, con una diligenza particolare, in base alla quale deve adottare tutte le misure dettate:
1) Dalla particolarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi e nocività specifiche;
2) Dall’esperienza, in base alla quale devono essere previste le conseguenze dannose, sulla scorta di eventi già verificatisi e di pericoli già valutati in precedenza;
3) Dalla tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico.
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
Adempimenti normativi nel lavoro isolato
Ci sono attività ad alto rischio che necessitano della presenza di un altro lavoratore, ad esempio:
– zone ad alto rischio, dove deve essere presente personale di soccorso
– persone che lavorano vicino ad elettricità;
– altri lavori dove almeno due persone devono essere presenti (spazi confinati)
I datori di lavoro devono essere a conoscenza di ogni specifica legge sul lavoro isolato applicate alla propria industria
Consulenza/interviste
– Il posto di lavoro presenta pericoli particolari?
– Vi è una via sicura di uscita per una persona?
– Può una sola persona riuscire a maneggiare i dispositivi di accesso?
– Tutti i machcinari possono essere pilotati da una sola persona?
– Sono presenti sostanze chimiche o sostanze pericolose che possono essere un rischio per il lavoratore?
– E’ necessaria piu di una persona per operare controlli essenziali di sicurezza (safe running equipment)
– C’è un rischio di violenza?
– Sono lavoratori giovani in cinta o disabili particolarmete a rischio nel lavorare in modo solitario?
– Ci sono casi in cui l’individuo può essere piu vulnerabile? (trainee) reclute
– Se la prima lingua del lavoratore non è l’italiano?
Formazione e addestramento ricoprono ruoli fondamentali nel caso di lavoro in isolamento e per quanto riguarda le squadre di soccorso.